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Permessi temporanei al domicilio

In ottemperanza alle indicazioni contenute nella circolare della Regione Emilia Romagna numero 23 del 23/12/1999 concernente “Norme per la gestione della Scheda di Dimissione Ospedaliera - anno 2000”, per tutti i dimessi dal 01/01/2000 in avanti è necessario “… identificare quando il paziente interrompe il decorso della degenza per temporanea assenza, ascrivibile sia a fattori organizzativi che a fattori legati alla natura del percorso terapeutico …”.          
Affinché le informazioni relative all’istituto dell’assenza temporanea siano correttamente segnalate agli organismi regionali, attraverso i flussi informativi in essere, è necessario provvedere alla puntuale registrazione informatica del dato all’interno del sistema SAP.

L’obbligo di registrazione riguarda tutte le Unità Operative con degenza ordinaria, siano esse per acuti, di lungodegenza o di riabilitazione.

La citata circolare è stata affiancata da un documento tecnico chiamato “Elenco precisazioni alla Circolare n. 23 del 23 dicembre 1999” che, alla voce ‘modalità per gestire le Lungodegenza’ recita: “La gestione di quest’istituto, prevede che l’assenza temporanea deve essere utilizzata entro e non oltre le 72 ore. La presenza di peculiarità organizzative, che si discostano dal vincolo temporale succitato, riconducibile al percorso terapeutico – assistenziale deve essere comunicata e documentata all’Agenzia Sanitaria (Sistema Informativo) e all’Assessorato alla Sanità (Servizio Presidi Ospedalieri)”.

 

A integrazione e parziale modifica di suddette indicazioni è intervenuta la circolare regionale prot. 185836/2014 relativa al flusso informativo SDO-2014, che prevede la possibilità di ”… identificare e distinguere dalle assenze temporanee, le prove di domiciliazione che possono essere utilizzate in un ricovero riabilitativo (codice 56)”.

 

Sulla base delle indicazioni contenute nella circolare regionale numero 6 del 7 luglio 2016 relativamente ai pazienti dimessi dal 1° gennaio 2017:

  1. come regola generale, non devono essere registrati in SDO permessi temporanei con data di inizio permesso uguale alla data di fine permesso; in questi casi è necessaria la sola registrazione dell'uscita dal reparto sulla documentazione cartacea in uso in Azienda, da conservare all'interno della cartella clinica del paziente;
  2. il conteggio dei giorni di assenza si basa sul numero di notti che il paziente trascorre all'esterno della struttura, calcolate secondo la seguente formula: data di fine permesso - data di inizio permesso = numero di giorni di assenza

 

Per tutti i pazienti ricoverati presso il nostro Ospedale:

  1. le assenze temporanee non possono essere superiori a tre giorni;
  2. i tre giorni possono essere concessi in un'unica soluzione ovvero possono corrispondere alla somma dei giorni di assenza complessivamente concessi/consumati nel corso del ricovero;
  3. non potrà essere concesso alcun permesso se la durata effettiva del ricovero (notti realmente trascorse in struttura) è uguale o inferiore a 1;
Per i soli pazienti degenti nei reparti di riabilitazione (codice disciplina 28, 75 o 56) è prevista la possibilità di usufruire anche dell'istituto del "permesso di domiciliazione", nel rispetto delle seguenti regole:
  1. le prove di domiciliazione non possono essere superiori a 12 giorni;
  2. i 12 giorni corrispondono alla somma dei giorni di assenza complessivamente consumati nel corso del ricovero;
  3. non possono essere concesse prove di domiciliazione se la durata effettiva del ricovero (notti realmente trascorse in struttura) è uguale o inferiore a 2

 

 

creato da guerzonif — pubblicato il 01/04/2011 15:25, ultima modifica 27/04/2020 11:24

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