Variazione contenuto informativo SDO per i dimessi dal 01/01/2017 in avanti
Circolare SDO - anno 2017
La circolare regionale n° 6 del 07/07/2016 anticipa le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale n° 261 del 7 dicembre 2016 (in Gazzetta Ufficiale n° 31 del 7/02/2017) avente per oggetto: "Regolamento recante modifiche e integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la scheda di dimissioni ospedaliera"
I nuovi contenuti della SDO riguardano, in sintesi, i seguenti obblighi:
- separazione del ricovero in acuzie dal percorso in post-acuzie e riabilitazione, con conseguente obbligo di separazione della cartella clinica e della SDO (una SDO per i Ricoveri Acuti e di una SDO per i Ricoveri Post-acuti e di riabilitazione);
- registrazione dell'ora di inizio intervento, identificata nell'ora di incisione descritta sul verbale Ormaweb;
- compilazione del codice fiscale del primo chirurgo / primo operatore;
- compilazione del codice fiscale dell'anestesista e specificazione della classe ASA;
Le informazioni aggiuntive (ora di inizio intervento, codice fiscale del chirurgo e dell'anestesista) riguardano le procedure terapeutiche maggiori classificate AHRQ 1; non tutte le procedure AHRQ 1 prevedono il transito del paziente in sala operatoria e/o la compilazione del registro operatorio OrmaWeb. Tra queste: - interventi/procedure di radiologia e neuroradiologia interventistica,
- impianto di device cardiaci,
- angioplastiche percutanee,
- biopsie linfonodali,
- trapianto di midollo osseo,
- legatura di varici esofagee,
- riparazione di lacerazioni ostetriche,
- asportazione radicale di lesioni cutanee (codice 86.4),
- escarectomia di una lesione da pressione (codice 86.22),
- V.A.C. therapy
La lista completa delle procedure AHRQ è visualizzabile attraverso il link posto a fine pagina; - compilazione del campo "check list di sala operatoria" (informazione che descrive l'avvenuta compilazione e l'inserimento in cartella clinica della check lista);
- compilazione di campi aggiuntivi necessari per tracciare le procedure erogate in service;
con il termine "Service" intendiamo la possibilità di avvalerci della collaborazione di professionisti che operano all'interno di altre strutture per l'erogazione di prestazioni specialistiche (invasive); al termine delle manovre, il paziente farà riento all'ospedale che lo ha in cura; - segnalazione della presenza o meno delle diagnosi al momento dell'ammissione, al fine di distinguere le comorbidità dalle complicanze insorte durante il ricovero;
- stadiazione dei tumori;
- rilevazione di alcuni parametri clinici (es: PA sistolica per l'infarto; creatinina serica per gli interventi di by-pass aortocoronarico, valvole cardiache, frattura del femore).
Nel documento di sintesi sono descritte le variazioni che riguarderanno i dimessi dal 01/01/2017, distinte in tre macro-categorie:
- liste di valori modificati (debiti informativi già esistenti per i quali si amplia la rosa dei valori ammissibili);
- variabili di nuova introduzione
- altre variabili di rilievo, rappresentate dalla riduzione del numero di codici diagnosi e intervento registrabili sulla SDO.
Modulistica:
La modulistica aziendale attualmente in uso è già predisposta per la raccolta delle nuove informazioni richieste dalla Circolare Regionale 6/2016; fa eccezione l'ambito della Riabilitazione, per il quale si potrà rendere necessaria la definizione di uno strumento per la raccolta delle informazioni specifiche richieste, attualmente ancora facoltative.
Allegati:
- Decreto Ministeriale n° 261/2016 [download]
- circolare regionale n° 6 del 7 luglio 2016 [download]
- sintesi delle variazioni apportate dalla Circolare 6/2016 [download]
- lista AHRQ procedure tereutiche (codice 3 e codice 4) [download]
Il testo della circolare ed il relativo documento tecnico contenente le specifiche funzionali è disponibile presso il sito della Regione Emilia Romagna.



